Patronato ACAI-ENAS e C.a.f. ACAI
>>a causa dell'emergenza sanitaria SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO <<
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
- Fotocopia Documento Identità DICHIARANTE e DISABILE
- Fotocopia Tessera Sanitaria DICHIARANTE e DISABILE
- Fotocopia Busta Paga recente
- Fotocopia Verbale della legge 104 del disabile
- Dichiarazione responsabilità disabile
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I NOSTRI UFFICI RICEVONO SOLO SU APPUNTAMENTO,
PER LE PRENOTAZIONI CHIAMARE IL CENTRALINO NEI SEGUENTI ORARI TEL. 063047133
LUNEDI' dalle 15:00 alle 18:30
MARTEDI' - MERCOLEDI' - GIOVEDI'
dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:30
VENERDI' dalle 10:00 alle 12:30
Ricordiamo inoltre che ci siamo TRASFERITI in: Via Anguillarese, 16 - ANGUILLARA SABAZIA 00061 (RM)
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Domanda di congedo straordinario per assistere familiari disabili in situazione di gravitàRequisiti
I familiari da assistere devono essere in stato di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992). La disabilità in situazione di gravità deve essere accertata dalla competente Commissione ASL. A decorrere dal 01.01.2010 le suddette commissioni sono integrate da un medico dell'INPS. Nel caso di portatori di sindrome di Down la disabilità in situazione di gravità può essere accertata anche dal medico di base che rilascerà la relativa certificazione su presentazione del "cariotipo".
Nell'ipotesi di Grande invalido di guerra o equiparato la disabilità in situazione di gravità può risultare anche dal decreto di concessione rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. I familiari da assistere, inoltre, non devono essere ricoverati a tempo pieno, con eccezione dei casi sotto riportati:
- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
- ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori.
A chi spetta
Il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati indipendentemente dall'Ente pensionistico a cui il datore di lavoro versa la contribuzione per IVS (msg. n. 31250/2010). Hanno titolo a fruire del congedo i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi:
il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);
uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
TITOLO V DEL CODICE CIVILE DELLA PARENTELA E DELL'AFFINITÀ
- Art.74 Parentela
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti. - Art.75 Linee della parentela
Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra. - Art.76 Computo dei gradi
Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite. - Art.77 Limite della parentela
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. - Art.78 Affinità
L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge. L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art.87.n.4.
c'è parentela di primo grado con il padre, con la madre e con i figli;
di secondo grado con i nonni, con i nipoti (figli dei figli) e con i fratelli/sorelle;
di terzo grado con i bisnonni, con i pronipoti (figli dei nipoti di 2° grado), con i nipoti (figli dei fratelli/sorelle) e con gli zii (fratelli/sorelle dei genitori)
c'è affinità di primo grado con i suoceri, con il genero o la nuora;
di secondo grado con i nonni del coniuge, con i fratelli/sorelle del coniuge;
di terzo grado con i bisnonni del coniuge, con i nipoti (figli dei fratelli/sorelle del coniuge) e con gli zii (fratelli/sorelle dei genitori del coniuge)
Tra marito e moglie non vi è rapporto di parentela o affinità ma una relazione detta di coniugio.
Cosa spetta
Durante i periodi di congedo straordinario spetta un'indennità corrisposta nella misura della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione entro un limite massimo di reddito determinato annualmente con Decreto ministeriale (per il 2013 pari ad Euro 46.835,93 - circ.n.59 del 19/04/2013). I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità assicurativa. Nel caso di congedo straordinario richiesto durante la sospensione parziale dell'attività lavorativa con intervento della Cassa Integrazione Guadagni (CIG ad orario ridotto) l'indennità va calcolata con riferimento all'ultima retribuzione percepita, al netto del trattamento integrativo. In caso di sottoscrizione di un contratto di solidarietà con riduzione dell'orario di lavoro, l'indennità per congedo straordinario deve essere parametrata all'ultima retribuzione percepita, decurtata del contributo statale previsto per i contratti di solidarietà. Se il congedo è richiesto per periodi frazionati, l'indennità e il contributo figurativo vengono rapportati a mesi e giorni in misura proporzionale. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ad eccezione dei lavoratori agricoli per i quali l'Inps provvede al pagamento diretto.
Dati, informazioni e dichiarazioni indispensabili (articolo 1 comma 783 legge 296/2006)
dati anagrafici del richiedente (pag. 1)
dati anagrafici del disabile in situazione di gravità (pag.2)
rapporto di lavoro in corso (pag.2)
non ricovero a tempo pieno del disabile in situazione di gravità (pag.2)
Nota
Nel caso di prestazioni il cui importo netto superi i 1000 euro, secondo le vigenti disposizioni di contrasto all'uso del contante, l'INPS non può effettuare pagamenti per cassa. Pertanto la somma potrà essere riscossa avvalendosi delle altre modalità in uso - accredito su c/c bancario o postale, su libretto postale.
La certificazione provvisoria
Nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità grave (ai sensi dell'art.3, comma 3 della L. 104/92) entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato è ammesso a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, che attesti la situazione di gravità (d.l. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993 - circ. n. 32/2006). La certificazione provvisoria di disabilità in situazione di gravità deve essere rilasciata dal medico specialista ASL e deve specificare, per essere ritenuta idonea, oltre alla diagnosi, anche le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina con assunzione da parte del medico di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza (circ. 32/2006, punto 2). La certificazione provvisoria rilasciata dalla Commissione ASL ai sensi dell'articolo 4 della L. 104/92 può essere presa in considerazione anche prima dei 90 giorni dalla domanda di riconoscimento di disabilità grave e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo. In caso di patologie oncologiche la certificazione provvisoria potrà essere considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla domanda alla Commissione Medica Integrata (infatti l'accertamento della disabilità dei malati oncologici subisce un iter accelerato - L. 80/2006 - msg. n. 8151/2007). Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave si procederà al recupero del beneficio fruito.
Durata della certificazione provvisoria
La certificazione provvisoria avrà efficacia fino all'accertamento definitivo (circ. 53/2008 punto 5).
Ai fini della concedibilità del congedo straordinario il lavoratore dovrà fornire informazioni inerenti a:
luogo e data della presentazione della domanda alla Commissione Medica Integrata (solo se tale richiesta sia stata presentata almeno 90 giorni prima potrà essere presa in considerazione la certificazione provvisoria);
dichiarazione liberatoria, in caso di presentazione della certificazione provvisoria, nella quale il lavoratore si impegna alla restituzione delle prestazioni nell'ipotesi di insussistenza di disabilità grave (in tal caso le prestazioni risulteranno indebite, circ. 32/2006 punto 3 e circ. 53/2008 punto 5).
Se la richiesta di congedo straordinario viene effettuata prima che siano trascorsi 90 giorni dalla data della richiesta per il riconoscimento della disabilità grave, la domanda per la fruizione del congedo stesso sarà respinta con l'annotazione che potrà essere riesaminata solo alla luce del provvedimento definitivo di riconoscimento della disabilità grave.
Referente unico (D.lgs. 119/2011)
Sia i permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/92 che il congedo straordinario di cui all'art. 42 del D.lgs. 151/2001 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. È fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l'altro non può utilizzare il congedo straordinario. La fruizione di tali benefici deve intendersi alternativa, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.
Decorrenza/durata/frazionabilità del congedo
Il congedo può essere richiesto solo per periodi successivi alla presentazione della domanda. Il lavoratore ha diritto a usufruire del congedo entro sessanta giorni dalla richiesta ed i periodi spettano per un massimo complessivo di due anni (tra tutti gli aventi diritto) per ogni familiare disabile assistito e nel limite di due anni per ogni singolo lavoratore dipendente. In caso di lavoro part time verticale non è possibile usufruire del congedo durante le pause di sospensione contrattuale (giornate in cui il contratto part time non prevede l'attività lavorativa). I periodi di congedo possono essere fruiti in modo frazionato. Se non c'è ripresa di lavoro tra un periodo e l'altro di congedo, il sabato (in caso di settimana corta) e la domenica compresi tra i due periodi saranno conteggiati come congedo straordinario.
Quando il disabile in situazione di gravità è impossibilitato alla firma
Nel caso in cui il disabile sia impossibilitato a firmare e sia soggetto a tutela, a curatela o ad amministrazione di sostegno, le dichiarazioni devono essere sottoscritte rispettivamente dal tutore, dall'interessato con l'assistenza del curatore, o dall'amministratore di sostegno (pag.4). La dichiarazione di chi si trova in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni di salute, è sostituita da quella resa dal coniuge, o in sua assenza dai figli o in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale (anche un funzionario Inps) che si accerta dell'identità del dichiarante. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è accolta da un pubblico ufficiale (anche un funzionario Inps) che deve accertare l'identità del dichiarante (pag. 3).
Comunicazioni di variazioni
È obbligatorio che il richiedente comunichi tempestivamente (entro 30 giorni) le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni dichiarate in questo modulo e in particolare:
Il ricovero a tempo pieno della persona con handicap in situazione di gravità.
La revisione del giudizio di gravità della situazione dell'handicap da parte della competente Commissione o comunque la cessazione della validità del riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità.
Le modifiche ai periodi di permesso richiesti (in questo caso dovrà presentare domanda di modifica che annulla e sostituisce quella consegnata in precedenza).
Eventuale decesso del disabile in situazione di gravità.
Detrazioni d'imposta(articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche e integrazioni) Se il richiedente vuole usufruire delle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia è necessario dichiarare ogni anno di averne diritto (barrando l'apposita casella all'interno del modulo). È obbligatorio allegare il modulo MV10, debitamente compilato, disponibile sul sito www.inps.it. In mancanza non sarà riconosciuta la detrazione.
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